NUOVO CODICE DELLA STRADA 20/11/2024

Pubblicata martedi 26 Novembre 2024
Alle ore: 17:10

La riforma del Codice della strada è legge. Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto l’aula del Senato ha approvato senza ulteriori modifiche, e quindi definitivamente, il disegno di legge "sicurezza stradale" già approvato dalla Camera il 27 marzo scorso. Le norme contenute nel provvedimento entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che quasi certamente avverrà la prossima settimana: molte di queste, tuttavia, potranno essere applicate solo quando saranno emanati specifici provvedimenti attuativi.

In questa scheda potete leggere tutte le regole introdotte nella legge che disciplina la circolazione stradale. Di seguito, invece, le novità che arriveranno tra qualche tempo.

Alcolock. Le caratteristiche del dispositivo che bloccherà l’avviamento del motore in caso di tasso alcolemico superiore a zero e le modalità di installazione da parte delle officine autorizzate saranno stabilite con decreto del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ma il termine non è perentorio).

Guide prima del foglio rosa. Dopo il superamento dell’esame di teoria, i candidati al conseguimento della patente di categoria B dovranno effettuare in un’autoscuola delle esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni notturne. Il numero minimo delle ore di esercitazione e le modalità di svolgimento delle esercitazioni saranno stabiliti con uno o più decreti del ministro delle Infrastrutture.

 

Corsi di educazione stradale nelle scuole. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle scuole superiori permetterà di ottenere, al momento del rilascio della patente, due punti sulle patenti AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E. I soggetti che potranno tenere questi corsi saranno individuati con decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e con il ministro dell’Interno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine non perentorio).

Targhino dei monopattini. Il contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile che dovrà essere applicato ai monopattini elettrici sarà stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità che saranno contenute in un decreto del ministro delle Infrastrutture, sentito il ministro dell’Economia, che stabilirà il prezzo di vendita dei contrassegni. Criteri e modalità per la stampa e vendita dei contrassegni sono stabiliti dal ministero delle Infrastrutture sentito il ministero dell’Interno.   

Corsie ciclabili. Le condizioni per la realizzazione delle corsie ciclabili e la relativa segnaletica sono stabilite con decreto del ministro delle Infrastrutture da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata termine non perentorio).

Limitazioni della circolazione in ambito urbano. Le tipologie dei Comuni che possono introdurre limitazioni della circolazione per motivi di qualità dell’aria, le categorie dei veicoli non soggetti alle limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni e i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare nelle aree oggetto delle limitazioni saranno individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il ministro della Cultura, d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Circolazione dei veicoli d’interesse storico e collezionistico. Modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione per motivi di qualità dell’aria saranno stabilite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine non  perentorio).




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